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Convenzione |
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Art. 1 |
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Le organizzazioni firmatarie del Contratto Collettivo
di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento
in vigore dal 15 ottobre 1975, l’Unione Provinciale Agricoltori,
Unione Provinciale Contadini, Alleanza Autonoma Contadini Trentini
da una parte e Federbraccianti FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL
dall’altra, in applicazione di quanto previsto dall’art.
31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai
agricoli del 20 gennaio 1977, istituiscono la Cassa Provinciale
Integrazione indennità di malattia per i lavoratori agricoli
della provincia di Trento, il lavoro dei quali è tutelato
dai conrtatti collettivi sopraccitati. |
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Art. 2 |
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La presente convenzione decorre per i suoi effetti
dal 1° gennaio 1978 e scadrà il 31 dicembre 1978.
Sarà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora nessuna
delle parti contraenti l’abbia disdette almeno quattro
mesi prima dell’inizio dell’anno solare; in caso
contrario agirà la tacita rinnovazione. |
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Art. 3 |
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La Cassa avrà sede in Trento e la sua
ubicazione verrà fissata dal Comitato d’Amministrazione. |
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Art. 4 |
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La Cassa ha lo scopo di corrispondere un’integrazione
alla indennità di malattia o di infortunio, liquidate
rispettivamente alla Cassa Mutua Provinciale di malattia di
trento e dall’I.N.A.I.L. per eventi verificatesi posteriormente
al 31 dicembre 1977. Tale integrazione competerà a tutti
i lavoratori che dagli atti della Cassa Mutua Provinciale di
Malattia risulterà che abbiano prestato attività
in provincia di Trento nel corso dell’anno solare nel
quale si è verificata la malattia o l’infortunio
per la quale la C.M.P.M. di Trento o l’I.N.A.I.L. erogano
la propria indennità.
Per la corresponsione dell’integrazione la Cassa usufruirà
del contributo previsto al successivo art. 6.
Le uscite globali della Cassa, comprensive delle spese sostenute
per le integrazioni e di quelle per il suo funzionamento, non
potranno superare le entrate derivanti dall’incasso del
contributo previsto dall’art. 6. |
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Art. 5 |
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L’indennità integrativa, salvo
le eccezioni di cui all’art.7, è pari alla differenza
esistente fra integrazione di legge prevista per malattia od
infortunio ed il 100% del salario medio provinciale convenzionale
previsto nei decreti ministeriali e verrà corrisposta
per ogni giornata di malattia od infortunio, per le quali la
C.M.P.M. di Trento e l’I.N.A.I.L. abbiano corrisposto
l’indennità prevista dai due istituti.
L’indennità sarà corrisposta sino al massimo
di 180 giornate nell’anno solare per i salariali fissi
per gli operai agricoli, siano essi a tempo determinato o a
tempo indeterminato.
Per gli iscritti negli elenchi speciali l’indennità
potrà essere corrisposta per la durata massima di 30
giornate.
L’indennità non competerà ai lavoratori
che fruiscono dell’indennità di malattia in altri
settori o che già percepiscono un trattamento di miglior
favore di quanto previsto dal vigente art. 31 del Contratto
Nazionale di lavoro per gli operai agricoli. |
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Art. 6 |
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Il contributo per ogni giornata di lavoro è
dovuto in misura paritetica a norma di vigenti contratti collettivi
di lavoro per gli operai agricoli.
La misura del contributo complessivo dovuto per ogni giornata
di lavoro accettata dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia
è fissata, per il 1978, in lire 100. Per gli anni successivi
la misura verrà stabilita con accordo sindacale tra le
Organizzazioni contraenti la presente convenzione, in base alle
risultanze di gestione che verranno denunciate dal Comitato
di amministrazione della Cassa e proporzionale agli aumenti
dei salari medi convenzionali provinciali (1).
(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, la misura del contributo
è stabilita nella percentuale dello 0,60% da calcolarsi
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli
operai a tempo indeterminato e sul salario medio convenzionale
per quelli a determinato. |
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Art. 7 |
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In caso di morbilità eccezionale e comunque,
superiore a quella preventivata dalle Organizzazioni contraenti,
la misura dell’indennità integrativa potrà
essere ridotta.
Qualora le indennità di malattia e infortunio erogate
dal C.M.P.M. o dall’I.N.A.I.L. dovessero subire una variazione
in forza di disposizioni legislative, le Organizzazioni stipulanti
si riservano di riesaminare gli articoli 5 e 6 del presente
Accordo.
Identica riserva viene espressa per il caso di gestione deficitaria
della Cassa. |
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Art. 8 |
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L’erogazione dell’indennità
integrativa agli aventi diritto verrà fatta in sede di
chiusura di esercizio dell’anno per il quale la convenzione
ha la sua applicazione in relazione alla riserva espressa all’ultimo
comma dell’art. 7.
Per gli esercizi successivi al primo, il comitato d’Amministrazione
potrà deliberare un anticipo sulla corresponsione della
indennità integrativa qualora disponibilità di
fondi derivanti da rimanenze di cassa sulle gestioni degli anni
precedenti lo consentano. |
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Art. 9 |
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L’erogazione dell’indennità
in favore di lavoratori che hanno prestato la loro opera presso
aziende che risultino inadempienti all’obbligo contributivo,
resterà sospesa sino a regolarizzazione della posizione
contributiva dell’azienda, cioè al versamento delle
quote arretrate e delle penalità deliberate dal Comitato
di Amministrazione.
Il Comitato farà quanto è nelle sue facoltà
per indurre i datori di lavoro a versare i contributi dovuti.
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Art. 10 |
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Per la riscossione dei contributi dovuti in
forma paritetica dai datori di lavoro e dai lavoratori della
Provincia di Trento il Comitato di Amministrazione provvederà
con propria delibera.
Il provento verrà versato sul conto intestato “Comitato
d’Amministrazione della Cassa Integrativa di Malattia
a favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Trento”,
presso un Instituo di credito che sarà prescelto dal
Comitato d’Amministrazione.
L’accertamento e la riscossione dei contributi verranno
effettuati con il sistema della Cassa Mutua Provinciale per
i contributi di sua competenza, di carattere normale. |
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Art. 11 |
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I lavoratori, per ottenere la corresponsione
dell’indennità integrativa, dovranno inviare al
Comitato d’Amministrazione, la domanda su modulo predisposto
dal Comitato stesso, direttamente o tramite il proprio sindacato
all’uopo delegato per iscritto, con allegato il tagliando
di pagamento ricevuto dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia
o dall’I.N.A.I.L., che attesta il riconoscimento della
malattia o dell’infortunio ed il relativo numero di giornate.
Sulla base di tali dati il Comitato provvederà alla liquidazione
dell’indennità integrativa. |
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Art. 12 |
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Il lavoratore che non abbia presentato al Comitato
la domanda con i relativi tagliandi di liquidazione della C.M.P.M.
o dell’I.N.A.I.L. entro 60 giorni dal rilascio degli stessi,
perderà il diritto all’indennità integrativa
e comunque perderà il diritto stesso se nel termine predetto
non avrà presentata richiesta scritta dell’indennità. |
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Art. 13 |
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La gestione della Cassa è affidata ad
un Comitato d’Amministrazione composto da 8 membri.
Gli otto membri saranno due dall’Unione Provinciale Agricoltori,
uno dall’Unione Provinciale Contadini, uno dall’Alleanza
Autonoma Contadini Trentini e quattro dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori contraenti della presente convenzione.
Il Comitato d’Amministrazione sceglierà fra i suoi
membri un presidente che durerà in carica 3 anni. Il
Presidente verrà scelto alternativamente una volta fra
i rappresentanti dei datori di lavoro e una volta tra i rappresentanti
dei lavoratori.
Ogni 3 anni verranno pure designato un vicepresidente che
alternativamente sraà scelto fra i rappresentanti dei
lavoratori ed i rappresentanti dei datori di lavoro.
Il vicepresidente sostituirà il presidente in caso di
sua assenza o quando dallo stesso ne abbia ricevuto formale
incarico. |
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Art. 14 |
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Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni
mese e in via straordinaria ogni qualvolta ciò sia
richiesto da almeno quattro membri o dalla presidenza. La convocazione
dovrà essere fatta con preavviso di almeno giorni 8.
In caso di urgenza, la presidenza può abbreviare tale
termine.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. La validità
delle riunioni è condizionata dalla presenza di almeno
cinque componenti. In caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
Il Comitato d’Amministrazione ha i più alti poteri
per la gestione della Cassa.
Il Comitato in particolare provvede:
a) Alla formazione dei bilanci preventivo e consuntivo
b) A stabilire i criteri, le modalità ed i periodi di
riscossione delle quote contributive fissate dalla Convenzione
c) A stabilire modalità e tempi di erogazione delle indennità
integrative
d) Disporre delle eventuali rimanenze
e) All’assunzione, al licenziamento ed al trattamento
economico del personale della Cassa.
Esso dura in carica per la durata della Convenzione ed i suoi
componenti potranno essere confermati in caso di rinnovo, anche
se tacito, della Convenzione da parte delle Organizzazioni che
li hanno rispettivamente designati, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 13 per il Presidente ed il vicepresidente,
i quali potranno essere riconfermati a membri del Comitato,
dovranno essere sostituiti nel loro incarico ogni 3 anni. |
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Trento, 15 novembre 1977 |
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Top
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